Attestait.it – Attestazioni di Capacità Finanziaria
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l primo passo da effettuare per l’apertura di una nuova scuola guida è presentare presso l’Ente Provincia di competenza competente la necessaria segnalazione di inizio attività (SCIA) disciplinata dall’art. 19 della Legge n. 241/90, procedura che permette di aprire l’attività nello stesso momento in cui viene protocollata l’istanza.
Tale segnalazione deve essere presentata unitamente a tutta la documentazione richiesta, tra cui l’autocertificazione di cui al DPR 445/2000 e dalle relazioni dei tecnici abilitati prescritte dalla normativa. L’ufficio, nei sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, andrà a verificare a campione l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, con particolare attenzione alla verifica dei locali, del materiale didattico e dell’arredamento, effettuando un sopralluogo attraverso preposti funzionari.
Il richiedente deve procedere all’apertura dell’attività entro 180 giorni dalla presentazione della SCIA, altrimenti vedrà in automatico decaduto tale diritto, dovendo di conseguenza presentare nuova domanda scritta. Ovviamente, unitamente alla SCIA, andrà aperta anche idonea partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate e registrare l’attività presso il registro della Camera di Commercio. Andranno poi regolarizzate e denunciate tutte le posizioni contributive relative alla persona fisica del rappresentante dell’azienda e di eventuali altri dipendenti. I requisiti per l’apertura di una scuola guida si distinguono in personali e dell’impresa, i primi sono quelli che necessariamente deve possedere il titolare o il rappresentante legale: l’aver compiuto 21 anni, il possesso del diploma di scuola media superiore, l’abilitazione come insegnante di teoria e istruttore di guida. I requisiti dell’impresa riguardano il possesso di locali idonei, alla capacità finanziaria e alla necessaria dotazione tecnica e didattica che l’attività deve necessariamente avere.
Le imprese che intendono ottenere l’ autorizzazione per l’esercizio dell’ attività di autoscuola, devono dimostrare, tra l’altro, una capacità finanziaria non inferiore a € 25.822,84 (art. 2 comma 2 del D.M. 317/95). L’ attestazione di affidamento, nelle varie forme tecniche, deve essere rilasciata da: aziende o istituti di credito; società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad euro 2.582.284,95 di euro.